COVID-19: le disposizioni in materia di sport del DPCM del 4 marzo 2020

Si pubblica per opportuna conoscenza il testo del decreto del Presidente del Consiglio che riguarda tutto il territorio nazionale e contiene provvedimenti anche per l’attività sportiva in vigore fino al 3 aprile 2020 (salvo modifiche).

DI SEGUITO : COMUNICATO N. 2 DEL 5 MARZO 2020 SEGRETERIA GENERALE

Il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 4 marzo 2020 (che pubblichiamo integralmente in allegato) contiene misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 valide per tutto il territorio nazionale e valide, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

In particolare, per quanto riguarda l’attività sportiva, l’art. 1 comma 3 recita:

“Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 ((nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: Vo’), e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d); “Mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro”.

Le Società Sportive e gli Organizzatori dovranno uniformarsi integralmente a quanto sopra esposto, riferendosi a quanto deciso e comunicato dalle Prefetture di riferimento (che sono incaricate di monitorare l’applicazione del Decreto) e a quanto deciso e comunicato dalle Regioni e dai Comuni in ordine allo svolgimento o alla cancellazione di manifestazioni ciclistiche programmate nei diversi territori.

L’Unione Ciclistica Internazionale non procederà ad alcuna cancellazione di eventi: la cancellazione di eventi dipende dalle decisioni delle autorità sanitarie dei diversi paesi a cui tutti gli organizzatori sono tenuti ad attenersi.

 

Allegato DPCM del 4.3.20

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  • 1 pdf DPCM del 4.3.2020 _
    Aggiunto in data: 6 Marzo 2020 9:13 Dimensione del file: 166 KB Download: 222